Io mi sbattezzo! Si legge in giro che un pagano che non fa lo sbattezzo non sarebbe un vero pagano! Cavalcare battaglie anticlericali non fa di noi dei pagani migliori. La “campagna per lo sbattezzo” è un tema politico che tutti possono condividere o meno. In altre parole è la consapevolezza di sentirsi pagano a fare pagana una persona, non una raccomandata!

di Salvatore Fortunato

Che Beppo! Al diavolo questo nome che puzza tanto di chierica.

Io ho già sbattezzato le mie figliole: ora sbattezzo me stesso.

Romani! Io voglio essere chiamato cittadino Tesifonte!

dal periodico rivoluzionario Museo

Laicità

Il concetto di laicità è sicuramente di epoca moderna[1].  I popoli antichi non avevano organizzazioni politiche svincolate dalla propria religione e spesso quelli che oggi definiremmo “capi di stato” erano anche le massime autorità religiose. Forse non tutti sanno che il concetto di laicità nasce proprio in seno al cristianesimo, in Marco 12,13-17 si legge la celebre frase «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio». Questo concetto non rimase un semplice racconto evangelico, ma si tramutò in realtà allorquando i cristiani si diffusero nell’impero romano e proprio per questa posizione, squisitamente politica, vennero in seguito perseguitati. Questo atteggiamento creò, in seguito, la grande frattura dell’occidente cristianizzato. La divisione tra Cesare e Papa, tra potere spirituale e quello temporale.

Patti Lateranensi

Questa separazione, in Italia, raggiunge il culmine nel 1929 quando con i Patti Lateranensi si riconoscono due stati indipendenti e sovrani, da una parte quello italiano e dall’altro quello Vaticano. Indipendenti e sovrani, sono da allora, ovviamente, anche i rispettivi ordinamenti giurisdizionali e le rispettive leggi. Ora, la Città del Vaticano è anche però il territorio della Santa Sede che è non solo Autorità religiosa, ma anche Soggetto di diritto internazionale al pari di ogni altro Stato al mondo. Per ribadire il concetto diciamo che tra la Santa Sede e il Governo Federale degli Stati Uniti d’America non vi è alcuna differenza sul piano del diritto internazionale. Avendo questa doppia natura la Santa Sede (che non è la stessa cosa che “Chiesa” che è l’insieme dei fedeli né di “Vaticano” che è lo strumento territoriale della Santa Sede) ha, per molto semplificare, afferenza con atti considerati sia “peccato” sia “delitto” che sono e non sono la stessa cosa. Il caso tipico preso ad oggetto in questo articoletto è l’apostasia.

Apostasia

Il termine apostasia è greco ed è un composto di “apo” cioè “da” che indica il “prendere le distanze da” e “stasis” cioè l’atto di “stare”. Indica l’allontanamento da una dottrina, in particolare religiosa. Nel greco classico sta ad indicare un atto politico e quando la bibbia fu tradotta in greco venne usato questo termine proprio per tradurre l’allontanamento della Legge mosaica quindi una vera e propria defezione politica. Questo concetto permane durante i secoli in Occidente. Ed è questo il senso che rimane nella chiesa cattolica anche quando esso ha un carattere puramente religioso:

“Le scissioni che feriscono l’unità del corpo di Cristo (cioè l’eresia, l’apostasia e lo scisma) 274 non avvengono senza i peccati degli uomini”[2]

Peccato e delitto

La distinzione tra apostasia come peccato da apostasia come delitto è puramente formale. Nel 2006 viene approvato da Papa Benedetto XVI una comunicazione da parte del Pontificio consiglio per i testi legislativi cioè un dicastero della Curia romana (il Governo della chiesa) chiamata ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA[3] in cui viene definito “1. L’abbandono della Chiesa cattolica perché possa essere validamente configurato come un vero actus formalis defectionis ab Ecclesia, anche agli effetti delle eccezioni previste nei predetti canoni, deve concretizzarsi nella:

a)  decisione interna di uscire dalla Chiesa cattolica; b) attuazione e manifestazione esterna di questa decisione; c) recezione da parte dell’autorità ecclesiastica competente di tale decisione.

Ed aggiunge “Di conseguenza, soltanto la coincidenza dei due elementi – il profilo teologico dell’atto interiore e la sua manifestazione nel modo così definito – costituisce l’actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica, con le relative sanzioni canoniche (cfr. can. 1364, § 1).

Cosa dice il canone 1364 comma 1: “L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae”

Diversi canoni

Ora facciamo un passo indietro per meglio comprendere cos’è tutta questa roba!

Il codice di diritto canonico definisce l’apostasia al canone 751 “Vien detta … apostasia, il ripudio totale della fede cristiana”. Questo atto è per la Chiesa un peccato mortale ma diventa anche delitto quando il rifiuto della fede cristiana si ha in modo totale ed esterno in base ad una interpretazione di diversi canoni (1086, § 1, 1117 sul matrimonio e … hey basta co sti canoni mi gira la testa! Non è noioso?). Ora per secoli pochi sono stati i casi di esternazioni formali e se ci sono stati sono stati sporadici e frutto di iniziative di singoli. Questo ha portato il CJC (il codice di diritto canonico) a non occuparsene nello specifico, ma nel 2006 la Curia Romana si pone il problema di una dichiarazione esternata formalmente. Perché? Cosa è successo?

L’Associazione per lo Sbattezzo

Nel 1984 iniziano a Fano una serie di incontri a tematica dichiaratamente anticlericale. In essi si incontrano vari esponenti, di diversa estrazione politica (comunisti, anarchici, socialisti, radicali ecc.) per discutere dei maggiori temi politici di confronto e scontro con il Vaticano. Da questa serie di incontri nascerà nel 1986, dal Circolo Culturale Napoleone Papini, l’Associazione per lo sbattezzo, con lo scopo di impedire alle autorità religiose di compiere “atti di giurisdizione” nei confronti dello “sbattezzato” quest’idea si ispira alla lettera che il politico antifascista e pacifista Aldo Capitini scrisse all’arcivescovo di Perugia nel 1958 in cui dichiara: ”non posso e non voglio dirmi cattolico … La prego, signor Arcivescovo, di fare quegli atti che mi sottraggano alla giurisdizione di gerarchi a cui non riconosco su di me un potere superiore a quello di ogni altro essere.” [4]

Giurisdizione

Vorrei porre l’attenzione sul termine cardine della lettera di Capitini: giurisdizione. Si chiede all’arcivescovo un atto giuridico non un rito religioso. Dall’84 al 2005 quindi (anno in cui si scioglie l’associazione), ispirandosi al Capitini, l’Associazione per lo sbattezzo aiuta gli interessati a dichiarare formalmente di volersi allontanare dalla Chiesa cattolica come atto di libertà (non dimentichiamo l’ambiente politico-culturale!). Pur avendo il merito di parlare per la prima volta apertamente di “modulo di sbattezzo” però, si trattava più che altro di una protesta sociale priva di un qualsiasi valore legale. L’eredità dell’Associazione per lo sbattezzo venne invece accolta da un’altra associazione di promozione sociale nata formalmente nel 1991, l’Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti che aveva (ed ha tutt’ora) come scopo tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, contribuire all’affermazione della laicità dello Stato e promuovere la valorizzazione sociale e culturale delle concezioni del mondo razionali e non religiose.[5]

L’UAAR

L’Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti nel suo manifesto afferma chiaramente la sua ragion d’essere: “il riconoscimento dei diritti civili laici”. L’UAAR non è quindi un ente diversamente religioso ma un’associazione non religiosa “impegnata politicamente” si potrebbe dire, intendendo naturalmente la politica in senso lato. Una delle battaglie dell’associazione (la cui abbreviazione più spesso usata è appunto UAAR) è il così detto “sbattezzo”. Essa, riprendendo l’idea dell’Associazione per lo sbattezzo di inviare lettere con le richieste di cancellazione dal registro dei battezzati, cerca di dare a queste un valore legale, in quanto i primi moduli erano senza valore giuridico (ma anche perché i preti non rispondevano alle lettere!). Così nel 1999 un socio dell’UAAR fa ricorso al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo di intervenire nei confronti delle parrocchie refrattarie alla cancellazione della nota di avvenuto battesimo.

Garante della privacy

Cosa risponde il così detto garante per la Privacy? “NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente … VISTO il ricorso pervenuto … PREMESSO: 1. Il ricorrente lamenta la mancata cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battezzati conservati presso l’archivio parrocchiale … il Garante dichiara infondato il ricorso[6]. In pratica Il Garante dice che non si può cancellare qualcosa che è, nella realtà oggettiva, avvenuto ma resta salvo il diritto da parte del richiedente di far integrare la documentazione. In pratica si appone, sui registri dei battezzati la seguente annotazione: “In forza del decreto dell’Ordinario diocesano, in data … si annota che … nato a … il … ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica”. Questa annotazione ha ovviamente delle conseguenze, tra cui l’esclusione dei sacramenti perché è, in pratica, una dichiarazione d’apostasia.

Diversi tentativi

Non contenti, quelli dell’UAAR ci riprovano ricorrendo questa volta al Tribunale di Padova nel 2000 che rigetta a sua volta il ricorso. Un altro due di picche motivato così: “l’amministrazione dei sacramenti concerne l’attività più squisitamente religiosa …in altri termini, di attività che rientrano nell’ordine proprio della Chiesa, ossia in quell’ordine che lo Stato italiano riconosce come “indipendente e sovrano” (art. 7 Cost.) … Poiché nella materia, di cui ci occupiamo, non esiste alcuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa in ordine alle specifiche sfere di competenza, la loro delimitazione spetta in definitiva agli organi dello Stato preposti alla vigilanza e al “giudizio” nella suddetta materia (Garante e autorità giudiziaria): lo Stato, infatti, si riserva il potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica.”In pratica si attribuisce la competenza al Garante che già si era espresso in precedenza. Data la reticenza di alcune parrocchie all’annotazione quindi, si procede ad una serie di ricorsi dal 2002.

Io ho inviato la raccomandata con il modulo dell’UAAR al parroco del mio paese nel 2007 che è arrivata precisamente il 26 Novembre. Il 30 mi ha risposto scrivendomi che il prete che mi aveva battezzato non mi aveva “sottoposto” al Battesimo ma aveva soltanto accolto il desiderio dei miei genitori che credevano di farmi del bene introducendomi nella Chiesa Cattolica. Il parroco mi comunica con la sua lettera anche di aver già annotato la mia “inequivocabile volontà di non essere cattolico

C’è da dire che non si può visionare personalmente i registri dei battezzati se il prete non vuole, fa fede la lettera del parroco, firmata.

Battesimo e sbattesimo

Per la chiesa cattolica il battesimo è un sacramento, cioè un atto sacro istituito direttamente da Cristo. In particolare il Battesimo è il primo (insieme alla comunione ed alla cresima) dei sacramenti che costituiscono l’Iniziazione cristiana, ecco perché il “Il Battesimo incorpora alla Chiesa[7].  Potremmo definirlo “atto formale d’ingresso” ma ha anche un valore spirituale profondo. Sant’Ambrogio ricorda “donde viene il Battesimo, se non dalla croce di Cristo, dalla morte di Cristo. Tutto il mistero sta nel fatto che egli ha patito per te. In lui tu sei redento, in lui tu sei salvato[8]. Basta questo a far capire l’enorme importanza religiosa che assume ed infatti esso è per la chiesa indelebile. Il già citato ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA chiarisce che “il legame sacramentale di appartenenza al Corpo di Cristo che è la Chiesa, dato dal carattere battesimale, è un legame ontologico permanente e non viene meno a motivo di nessun atto o fatto di defezione.”[9]

Rivendicazione politica

Desumiamo quindi che il così detto sbattezzo non è il contrario del battesimo, non è uno s-battesimo religioso, ma un atto formale di valore squisitamente politico e questo non solo perché secondo la Chiesa il battesimo è indelebile, ma è così proprio nelle intenzioni di chi si ha “creato” il così detto sbattezzo. Il termine stesso, sbattezzo compare per la prima volta nel periodico Museo (Museo scientifico, letterario ed artistico, ovvero scelta raccolta di utili e svariate nozioni in fatto di scienze, lettere ed arti belle) dove si raccontano le gesta di un certo Beppo che infuocato dagli ideali anticlericali della Rivoluzione Francese esclama: “Che Beppo! Al diavolo questo nome che puzza tanto di chierica. Io ho già sbattezzato le mie figliole: ora sbattezzo me stesso. Romani! Io voglio essere chiamato cittadino Tesifonte!”. La miglior recensione al libro “Uscire dal gregge[10] e, indirettamente alla “sparata” di Beppo, la fa la professoressa  Simona Morini[11] che scrive per il Sole 24 Ore: “la lotta per lo sbattezzo non è una questione di lana caprina, un capriccio irriverente da “laicisti” goliardici, o una “boutade” anticlericale, ma una rivendicazione politica.

E ai pagani di Milazzo? …

Ora in tutte queste chiacchiere vi starete chiedendo cosa importi ai neopagani dello sbattezzo … in effetti ce lo siamo chiesti in molti, ma si sa il popolo del web si esprime, ed i pagani ringraziando Fortuna non sono da meno. Si legge in giro che un pagano non sbattezzato non sarebbe un vero pagano! C’è chi sostiene addirittura che lo sbattezzo abbia un valore spirituale e chi crede che la pratica cancellerebbe gli effetti del rito battesimale. Credo, in tutta franchezza,  che i neopagani “di primo pelo” abbiano una sorta di ossessione: il volersi distaccare dal cristianesimo nel quale sono cresciuti. Presi da questa ossessione partono da una posizione fondamentalmente non solo anticlericale, ma anche anticristiana e in particolare anticattolica. Quest’idea, ho notato, fa abbracciare loro campagne dello stesso stampo sostenute magari da associazioni atee. Abbracciare il neopaganesimo è comunque una scelta religiosa per cui, già solo per questo si è più vicini (psicologicamente e socialmente) ad un cristiano che ad un ateo.

Verso, non contro

Cavalcare battaglie anticlericali non fa di noi dei pagani migliori. In una società secolarizzata e laica non si può più non distinguere temi religiosi da temi politici. La “campagna per lo sbattezzo” è un tema politico che tutti possono condividere o meno. Un neopagano che non condivide tale campagna non è un neopagano di serie B né a maggior ragione un cristiano. Questo perché quando si fa una scelta di tipo spirituale ( e quindi interiore) è questa che influisce sull’essere della persona. In altre parole è la consapevolezza di sentirsi pagano a fare pagana una persona, non una raccomandata! Questa tesi è corroborata anche dall’atteggiamento che hanno altre persone che hanno fatto diverse scelte religiose. Pochi buddhisti si sentiranno non cristiani per aver mandato il modulo di sbattezzo, ma si sentono tali proprio perché hanno fatto una scelta diversa, il buddhismo appunto. Ecco perché pochi buddhisti si “battono” per lo sbattezzo. Stessa cosa vale per gli ex-cristiani islamici o per gli ex-cristiani taoisti. Una raccomandata non ha nessun valore spirituale, è la nostra consapevolezza di andare verso un percorso ad avere un grande valore spirituale, perché la spiritualità è un cammino verso qualcosa, non contro qualcosa.


[1] PAOLO SINISCALCO, Le radici della laicità: http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Siniscalco-Radici-laicita.htm

[2] CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, parte prima, sezione seconda, CAP III, art. 9, paragrafo 3, 817

[3]ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA, Prot. N. 10279/2006: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20060313_actus-formalis_it.html

[4] LETTERA ALL’ARCIVESCOVO DI PERUGIA,Da Aldo Capitini, Battezzati noncredenti, Firenze, Parenti, 1961, pp.13-21, visibile qui: http://www.citinv.it/associazioni/ANAAC/libri/batte.htm

[5] Statuto dell’UAAR, articolo 3

[6] Dati sensibili (convinzioni religiose): richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati – 13 settembre 1999 [1090502] : http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1090502

[7] Catechismo della Chiesa cattolica, PARTE SECONDA, LA CELEBRAZIONE DEL MISTERO CRISTIANO, 1267

[8]  Sant’Ambrogio, De sacramentis, 2, 2, 6: CSEL 73, 27-28 (PL 16, 425-426)

[9]ACTUS FORMALIS DEFECTIONIS AB ECCLESIA CATHOLICA, Prot. N. 10279/2006

[10]  Recensione dell’UAAR: http://www.uaar.it/ateismo/opere/198.html

[11]  Curriculum: http://www.iuav.it/Ricerca1/ATTIVITA-/aree-temat/rappresent/forme-del-/chi-siamo/curricula/morini/index.htm